Incidenti stradali lievi
Incidenti stradali lievi

Nella maggior parte degli incidenti stradali che si verificano nel nostro paese viene richiesto, oltre al risarcimento dei danni subìti dalla vettura, anche il risarcimento dei danni fisici. Il danno più frequente riscontrato dalle vittime, soprattutto in caso di tamponamento, è il trauma da distorsione del rachide cervicale: il cosiddetto colpo di frusta.

Il colpo di frusta è, quindi, uno dei danni più comuni in caso di incidente stradale, soprattutto, appunto, nell’eventualità di un tamponamento.

Dal 2016 è in vigore una novità per chi ha subìto questo tipo di danno: il risarcimento sarà ottenibile solo a seguito di esami strumentali che possano provare la presenza del danno.

A mitigare, però, la severità di tale norma, oggettivamente a solo ed esclusivo beneficio delle Compagnie Assicurative, fortunatamente è intervenuta la Suprema Corte di Cassazione che ha emesso una sentenza particolarmente significativa in materia di incidenti stradali e, soprattutto, per quelli che determinano le cosiddette «microlesioni» (o lesioni micropermanenti) ossia con invalidità fino a nove punti percentuali di danno biologico. (Cass. sent. n. 1272/2018).

Se in seguito ad un sinistro l’automobilista subisce un colpo di frusta e questo viene accertato dai medici, la compagnia assicuratrice non può negare il risarcimento, pur in assenza di esami strumentali (come le radiografie) a provarlo.

Secondo la Suprema Corte, il danno da lesione micropermanente, e quindi anche il colpo di frusta, deve essere risarcito dall’assicurazione anche senza radiografia nonostante le modifiche apportate del Cresci Italia al codice delle assicurazioni.

Ciò perché il ruolo del medico è insostituibile e non può essere imbrigliato da un vincolo probatorio che se fosse posto per legge sarebbe a rischio incostituzionalità.

Certo, per il colpo di frusta l’accertamento clinico strumentale (appunto la radiografia o similari) resta lo strumento decisivo che offre all’eventuale Giudice interpellato una conclusione documentata sul piano scientifico.

Ma anche in quel caso resta fermo il ruolo fondamentale della visita medica.

Questo significa che anche in assenza di una indagine strumentale, se il medico del pronto soccorso ha visitato il paziente e, sulla base della propria «scienza e coscienza» ha ritenuto veritiera la sintomatologia affermata dal paziente stesso, anche senza una successiva conferma strumentale, il danno si può dire ugualmente provato e deve essere risarcito.

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